Consiglio di Stato: il divieto di ATI sovradimensionate


Il divieto di ATI c.d. sovrabbondanti, stante l'evidente favor del diritto comunitario alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica di tale loro aggregazione, serve a garantire che non si verifichi un'indebita, sproporzionata compressione della concorrenza nella specifica gara.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 5 febbraio 2013 n. 6899), secondo il quale il divieto va pertanto interpretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza della fonte con le regole ed i principi costituzionali e comunitari, ossia precludendo siffatta partecipazione con riguardo alle evidenze del mercato proprio dell'appalto e nei soli limiti in cui ciò è necessario.