Consiglio di Stato: ancora in tema di soci al 50%


Si registra un’ulteriore pronuncia in ordine alla questione concernente la suddivisione del capitale sociale tra due soci e l’obbligo di dichiarazione ex articolo 38 comma 1 del Codice.

 

Si tratta della sentenza resa dal Consiglio di Stato (sez. VI 28 gennaio 2013 n. 513), il quale ha confermato che, in caso di società costituita da due soli soci, ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 38 del Codice grava su entrambi.

 

Si legge nella sentenza che, pur non individuandosi nella specie un socio di maggioranza quale proprietario di una quota pari a più del 50 per cento del capitale sociale, la ratio della norma di cui al citato art. 38, introdotta con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, conduce alla conclusione che la dichiarazione in questione debba essere resa da entrambi i soci;la disposizione di cui si tratta, invero, non va intesa nel senso che si riferisca al solo socio detentore di una partecipazione superiore alla metà del capitale sociale.

 

Scopo della norma è infatti quello di assicurare la stazione appaltante che in capo a soggetti suscettibili, in ragione della loro quota sociale, di esercitare un determinante potere di direzione o comunque di influenza sulle scelte strategiche e sulla gestione di una società con scarso numero di soci, non pendano né i procedimenti, né vi siano state condanne ovvero non risultino le circostanze di cui alle lettere b), c) ed m-ter del citato art. 38.

 

I giudici di legittimità richiamano a questo punto quanto “correttamente” indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 1 del 2012 e nei pareri n. 58 e n. 70 del 2012, secondo la quale due soci al 50 per cento già "sono, ciascuno per suo conto, espressione di una convergente potestà dominicale e direzionale della società", sicché ricadono nelle ragioni della previsione normativa.