Consiglio di Stato: l’elaborato senza timbro


La mancanza del timbro non comporta la conseguenza che il professionista firmatario non si assuma la responsabilità professionale relativa agli elaborati tecnici che sottoscrive.

 

La pur apprezzabile esigenza di chiarezza deve essere perseguita con lo strumento di cui all'art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, imponendo di chiarire se il firmatario degli elaborati tecnici si è assunto la relativa paternità, e conseguente responsabilità, professionale, eventualmente anche imponendo di presentare nuova copia degli stessi elaborati recante la sottoscrizione autografa ed il timbro del professionista (Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2013 n. 264).