Consiglio di Stato: la “grave negligenza” nei precedenti rapporti


Si segnala un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III 14 gennaio 2013 n. 149) in tema di causa di esclusione dalle gare ex articolo 38 comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006.

 

Siffatta norma dispone l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e l'inibizione della stipula dei relativi contratti, per i soggetti che, secondo una motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara.

 

In relazione ai presupposti per l'applicazione della indicata disposizione - che si giustifica con la necessità di garantire, fin dal momento genetico, l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione - si è affermato che non è necessario un definitivo accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, della responsabilità del contraente per l'inadempimento riguardante il precedente rapporto contrattuale, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa amministrazione sulla rilevanza della precedente risoluzione per inadempimento contrattuale, determinata da grave negligenza (o malafede) nell'esercizio delle prestazioni affidate (Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078, 21 giugno 2012 n. 3666).

 

L'esclusione non è quindi automatica, in presenza degli indicati presupposti, ma deve essere il risultato di una "motivata valutazione". La giurisprudenza ha peraltro chiarito che la motivazione può essere costituita anche dal semplice riferimento all'episodio contestato, in base ad un'attività di mero riscontro della fattispecie concreta con quella astratta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012 n. 2761).