E’ stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 294 del 18 dicembre 2012, la legge di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto sviluppo), n. 221/2012.
Diverse le novità introdotte in materia di appalti.
La novità destinata a suscitare maggiore interesse è indubbiamente costituita dall’obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2013, di stipula del contratto pubblico di appalto - di cui all’art. 11 del Codice Appalti (D.Lgs 163/2006) - con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica o comunque in forma scritta. È prevista la sanzione della nullità del contratto di appalto qualora esso non sia stato stipulato in forma scritta (a prescindere dalla modalità prescelta).
Ecco una rapida carrellata delle altre novità:
- l’articolo 33-ter introduce l’obbligo per le amministrazioni di iscriversi, secondo le indicazioni dell’Autorità, presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (il tutto a pena di nullità degli atti e di responsabilità amministrativa a carico del dirigente);
- l’articolo 33-quater, al comma 1, eleva all’ottanta per cento la percentuale di cauzione definitiva (di cui all’articolo 113 del Codice) che si svincola automaticamente con l’avanzamento della esecuzione contrattuale. La percentuale che rimarrà, di conseguenza, non svincolata fino al collaudo scende al venti per cento;
- l’articolo 15, comma 3-bis, consente alle amministrazioni che facciano acquisti tramite il mercato elettronico di pagare importi qualificati quali “micro-pagamenti” (l’Autorità di Vigilanza ne individuerà il valore economico massimo) per il tramite di “strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici”. La norma appare particolarmente interessante soprattutto perché consente di derogare al bonifico imposto quale unico metodo di pagamento per gli appalti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il comma 35 dell’articolo 34 dispone che “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. |