Il contratto di avvalimento deve rispettare la disciplina civilistica in tema di contenuto del contratto, con particolare riferimento all'esistenza e alla determinatezza dell'oggetto.
In particolare, ciò che occorre verificare, in conformità alle indicazioni desumibili dall’art. 49, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è se il contratto individui in modo chiaro ed esaustivo la volontà dell'impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura dell'impegno assunto e la sua durata per tutto il tempo dell'appalto, la concreta ed effettiva disponibilità di porre a disposizione della concorrente i requisiti considerati.
E’ la posizione del TAR Lombardia Milano (sez. III 29 dicembre 2012 n. 3290 che richiama Cons. St., sez. V, 15 novembre 2010 n. 8043).
I giudici meneghini rilevano, inoltre, che l'esigenza di specificità è ribadita dall'art. 88 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, che in relazione agli appalti di opere richiede che il contratto riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e specifico; si tratta di una disposizione che, seppure dettata in materia di appalti di opere, ha portata generale perché riflette un principio di ordine generale correlato al contenuto del contratto e, pertanto, da applicare anche per la dimostrazione del possesso, mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti di servizi (in argomento si considerino Consiglio di Stato, sez. IV, 01 agosto 2012, n. 4406; Consiglio di Stato, sez. VI, 02 maggio 2012, n. 2508; T.A.R. Napoli Campania, sez. I, 04 luglio 2012, n. 3194; T.A.R. Napoli Campania, sez. I, 11 luglio 2012, n. 3353; T.A.R. Firenze Toscana, sez. I, 21 maggio 2012 n. 986). |