La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 8 gennaio 2013 n. 26), richiamando precedenti autorevoli arresti della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, 8 aprile 2008, n. 337/05). |