Consiglio di Stato: varianti sì, ma senza stravolgimenti


Ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto; pertanto, le varianti incontrano il solo limite della non alterazione degli elementi essenziali dell'oggetto del contratto (Consiglio di Stato, sez. V 21 dicembre 2012 n. 6615 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916).