Come già affermato dall'Adunanza Plenaria (sentenze 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26), l'obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguire dalle singole imprese raggruppate o consorziate, sancito dall'art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell'offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell'associazione, costituita o costituenda (Consiglio di Stato sez. V 18 dicembre 2012 n. 6513).
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