Consiglio di Stato: con il confronto a coppie rientra in gioco anche l’impresa riammessa


Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza 10 gennaio 2013 n. 1) ha affrontato il tema del metodo del "confronto a coppie".

 

Si legge nella sentenza che, siffatto metodo, lungi dall'essere un criterio di selezione dell'offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parità; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la preferenza massima, C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150; 5 febbraio 2007, n. 458).

 

L’Adunanza Plenaria rileva quindi come la particolare caratteristica del confronto a coppie non osti in via di principio alla possibilità che un'offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante la autonomia delle singole valutazioni a coppie.