Una società non partecipante ad una gara di appalto che abbia instaurato un giudizio tendente a contestare i relativi atti, chiedendone l'annullamento e riservandosi la facoltà di presentare motivi aggiunti una volta esaminati i documenti richiesti, può esercitare il diritto di accesso alla documentazione di gara.
E’ in sostanza la posizione del Consiglio di Stato (sez. VI 11 gennaio 2013 n. 110) secondo il quale in quest'ottica l'istanza ostensiva dei documenti di gara non può non considerarsi funzionale e di possibile supporto ed integrazione alle contestazioni già formulate, prescindendo dal rilievo che alle stesse verrà attribuito nel processo in cui le medesime saranno esaminate.
Si legge nella pronuncia che sarà il giudice investito dell'esame del ricorso volto all'annullamento degli atti di gara a dover valutare il ricorso medesimo e gli eventuali motivi aggiunti sia in termini di ammissibilità sia in termini di fondatezza.
Quanto alle disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, precisa il Collegio che, se è vero che tale articolo contiene specifiche previsioni in materia di accesso ai documenti di gara, ritenendo non ostensibili od ostensibili ai soli ricorrenti, i documenti che costituiscono, con motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, segreti tecnici o commerciali, nel caso di specie non risulta che tale previsione normativa sia stata menzionata dall’impresa interessata per motivare il diniego alla sua richiesta di accesso.
Peraltro, la fattispecie in esame è disciplinata dalle disposizioni cui lo stesso art. 13 fa espresso rinvio e cioè da quelle contenute nella legge n. 241 del 1990 ed in particolare dall'art. 24, per il quale spetta ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. D'altronde non può non riconoscersi che con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Quanto sopra, peraltro, assume una particolare rilevanza non solo nei confronti del singolo soggetto richiedente, ma, in una fattispecie come quella in esame, anche nei confronti della pubblica amministrazione – o del soggetto ad essa equiparato - che deve rispettare le regole sulla trasparenza della azione amministrativa. |