Anche nel comparto dei servizi, si deve distinguere tra oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attivitą delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruitą (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entitą ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (TAR Lombardia Brescia sez. II 11 giugno 2013 n. 565).
|