La facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere, a pena di esclusione, tutti i documenti e gli elementi ritenuti necessari o utili per identificare e selezionare i partecipanti ad una procedura concorsuale nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi degli art. 73 e 74 del Codice dei contratti, è rimasta inalterata anche a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. “decreto sviluppo” di cui al D.L. n. 70/2011,
lo afferma il TAR Lombardia (Milano sez. III 31maggio 2013 n. 1434), richiamando precedenti arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez, V, 12 giugno 2012, n. 3884).
Il medesimo Tribunale milanese ritiene inoltre sufficiente, ai fini dell'ammissione ad una gara, la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato eseguito, escludendo che la mancanza dell'attestazione del Responsabile del procedimento possa costituire causa di esclusione, avendo il legislatore già disciplinato la materia della conoscenza dei luoghi senza prevedere tale adempimento meramente formale. |