TAR Lazio: comunicazione e decorrenza termine per il ricorso


Il comma 5 dell'art. 120 c.p.a. stabilisce che "per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all' articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto".

 

L'art. 79, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163 del 2006, impone alle stazioni appaltanti di comunicare "ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro".

 

Il comma 5, lettera a), del medesimo art. 79, stabilisce che l'Amministrazione comunica d'ufficio "l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva".

 

Sulla scorta di tali presupposti, il TAR Lazio (TAR Lazio Roma sez. II ter 28 maggio 2013 n. 5356) – richiamando le univoche indicazioni giurisprudenziali sul tema (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 31 luglio 2012 n. 31; Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2011 n. 5883; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 novembre 2012 n. 420; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1578) - ha affermato che termine de quo decorre alla data di ricezione della comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006.