In considerazione degli articoli 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del D.lgs. n. 163 del 2006, l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce un adempimento imposto dalla legge.
Inoltre, l'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, "che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".
Lo scopo dell'indicazione del costo per la sicurezza, evincibile dal quadro normativo qui sinteticamente tratteggiato, consiste nel porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi
In questo quadro si colloca anche il c.d. “decreto sviluppo” (D.L. n. 70/2011), il quale, con l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 81 D.lgs. n. 163/2006, ha chiarito, in chiave rafforzativa, la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza, specificando che l'offerta migliore è determinata, tra l'altro, al netto di tale voce.
Lo afferma il TAR Toscana (TAR Toscana sez. I 13 giugno 2013 n. 977), rilevando che la sussistenza di un obbligo di legge, a presidio di esigenze di ordine imperativo, rende irrilevante la circostanza che la legge di gara non richieda la ridetta indicazione (sul tema, vedi anche Consiglio di Stato, V, 29 febbraio 2012, n. 1172). |