Autorità: ATI e quota maggioritaria


Si segnala un’interessante pronuncia dell’Autorità (Parere 27 marzo 2013 n. 37) in tema di requisiti della capogruppo di un’associazione temporanea partecipante ad una gara per l’affidamento di servizi di progettazione.

 

Osserva l’Organo di vigilanza che, ai sensi dell'art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, "In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito".

 

Orbene, nel caso di specie, la partecipazione della mandataria non è conforme alla statuizione di cui alla riprodotta norma del regolamento di esecuzione, laddove prevede che "La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito", in quanto, pur in possesso di requisiti in percentuale preponderante (dal 108 al 173% del totale dei requisiti minimi richiesti, ad esclusione del personale medio annuo), partecipa alla gara soltanto per il 15% dei servizi in appalto, quindi inferiore al 60% richiesto dalla predetta normativa.