Consiglio di Stato: incompatibilità tra progettista ed esecutore


Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del D.lgs. n. 163 del 2006 «gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione».

 

Lo rimarca il Consiglio di Stato (sez. VI 13 giugno 2013 n. 3310) richiamando precedenti pronunce a mezzo delle quali aveva già avuto modo di affermare che la ratio della norma «va individuata nell'esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all'appaltatore – esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati».

 

Si è aggiunto che «se le posizioni di progettista e di appaltatore – esecutore dei lavori coincidessero vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un "progetto su misura" per una impresa alla quale l'autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell'aggiudicazione dell'appalto». (sul tema vedi Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656).