TAR Friuli: quando il “consultato” non ha interesse …


L'articolo 125, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 si limita a richiedere la previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, ma non impone, assolutamente, l'acquisizione di un numero minimo di offerte, con l'ovvia conseguenza che la procedura non può ritenersi illegittima laddove solo alcuni degli operatori consultati abbiano inteso presentare la loro offerta (TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 11 giugno 2013 n. 334).