Appalti puliti: pubblicato il DPCM che istituisce la “white list”


Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 sono state disciplinate le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.

 

L'inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, così come disposto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività e gli elenchi stessi, articolati in sezioni a seconda dei settori di attività, saranno aggiornati ogni 12 mesi.

 

Ai sensi dell’art. 3 del DPCM, al fine di essere inserite nell'elenco, le aziende dovranno inoltrare domanda alla prefettura competente (anche telematicamente attraverso la posta elettronica certificata) che - nel caso in cui l'impresa non sia censita nella Banca dati nazionale unica antimafia istituita dal D.lgs. n. 159/2011 - effettuerà le necessarie verifiche. Qualora, invece, l'impresa sia già presente nella Banca dati, l'iscrizione sarà automatica e la liberatoria antimafia sarà rilasciata immediatamente.

 

La domanda di iscrizione nell'elenco - come disposto dall'art. 3, comma 1 del DPCM - potrà essere inviata anche telematicamente alla Prefettura competente che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'art. 4 del DPCM dispone che le imprese inserite nell'elenco dovranno comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica del proprio assetto proprietario o degli organi sociali, mentre le società quotate dovranno indicare anche le partecipazioni rilevanti.

 

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporterà la cancellazione dall'elenco.

In conformità all'art, 5 comma 1 del DPCM, l'impresa, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di validità dell'iscrizione, dovrà trasmettere alla prefettura l'interesse a permanere nell'elenco per lo stesso o per settori di attività diversi rispetto a quelli originari.

 

Gli elenchi delle imprese inserite nella c.d. “white list” saranno pubblicati sul sito web delle prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal D.lgs. n. 33/2013. Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella sezione “Amministrazione trasparente”, saranno pubblicati gli elenchi di indirizzi Pec delle singole Prefetture.