TAR Lazio: le ATI “sovrabbondanti”


Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Lazio (Roma sez. II ter 15 aprile 2013 n. 3811) in tema di associazioni temporanee di imprese aventi requisiti “sovrabbondanti”.

 

Si legge nella pronuncia che - a prescindere dalla considerazione che le intese restrittive della concorrenza vanno provate sulla base dei relativi indici sintomatici e che non è possibile in linea di massima presumere un intento anticoncorrenziale e cercare di prevenire lo stesso attraverso l'introduzione di clausole potenzialmente lesive del principio di favor partecipationis e, quindi, potenzialmente in grado di favorire proprio il più corretto sviluppo concorrenziale - nella fattispecie in esame la stazione appaltante ha dettato una generica clausola inibitoria della partecipazione in raggruppamento temporaneo per le imprese già singolarmente in possesso dei requisiti, senza alcuna ulteriore specificazione, sicché la clausola porterebbe ad escludere anche la possibilità del raggruppamento tra un'impresa già da sola in possesso dei requisiti ed imprese sprovviste di tali requisiti, la cui unica possibilità di partecipazione alla gara sarebbe costituita proprio dall'associazione con l'impresa di maggiori dimensioni, vale a dire nell'ipotesi che la stessa Autorità antitrust ha ritenuto, nel citato parere del 14 luglio 2010, compatibile con le norme sulla concorrenza.

 

Inoltre, ribadito che le intese restrittive della libertà di concorrenza vanno provate, anche attraverso specifiche ed idonee presunzioni, e che nulla esclude che la competente Autorità possa rinvenire elementi di prova di siffatte intese anche dalla partecipazione a gare in ATI di imprese singolarmente già in possesso dei requisiti per la partecipazione, deve altresì essere evidenziato che, dalla lex specialis di gara, non è possibile evincere il compimento di una specifica analisi istruttoria sul mercato di riferimento che possa condurre quantomeno a valutare la ragionevolezza della clausola inserita.