TAR Lazio: l’esecutore determinato


La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, tanto che la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza.

 

E’ la pozione del TAR Lazio Roma (sez. III 24 aprile 2013 n. 4124) che si rifà alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (vfr. Corte di giustizia CE, 8 aprile 2008, n. 337/05), evidenziando inoltre che - proprio con riferimento all'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia effettuata per "ragioni di natura tecnica", le quali presuppongono l'esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto - l'accertamento di tale condizione debba avvenire in via preventiva attraverso una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo (v. Cons. Stato, sez. III, n. 2404/2011 e sez. V, n. 6797/2007).