Affinché possa essere ipotizzata l'esistenza di un unico centro decisionale e cioè il cd. collegamento sostanziale che vanifica i principi di par condicio, di segretezza e trasparenza della competizione, occorrono indizi gravi, precisi e concordanti, a prescindere dalle ipotesi di collegamento ex art. 2359 c.c. e la prova deve essere rigorosa e dedotta da elementi univoci.
Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. II bis 22 aprile 2013 n. 4007), rammentando come la ricaduta del collegamento sostanziale sulla trasparenza delle gare sia stata gia più volte affrontata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V. 18 luglio 2012, n. 4189; per la necessità di elementi certi dai quali ricavare la fattispecie si veda: TAR Lombardia, Brescia, sezione II, 28 gennaio 2013, n. 94 e TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8 novembre 2012, n. 322). |