TAR Calabria: se trascorrono trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria …


L'inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) dall’aggiudicazione provvisoria, indicato nel citato art. 12, comma 1, del codice dei contratti, comporta non già l'aggiudicazione definitiva, ma soltanto l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara (adempimento, questo, che ai sensi dell'art. 11, comma 5, è preliminare all'adozione del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva).

 

Lo afferma il TAR Calabria (Catanzaro sez. I 16 aprile 2013 n. 450) secondo cui da ciò deriva che, scaduto il termine di trenta giorni dalla aggiudicazione provvisoria, in difetto di un provvedimento espresso, quest'ultima si ha per approvata tacitamente e l'aggiudicatario provvisorio può esigere, chiedendola formalmente, l'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della procedura concorsuale (TAR Veneto, sez. I, 8 febbraio 2013, n. 178); ma ciò, evidentemente, non implica che l'Amministrazione, pur successivamente alla scadenza del detto termine, non possa procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, sussistendone le condizioni ed i presupposti.