TAR Emilia: no al frazionamento dell’avvalimento


Lo scopo ultimo dell'avvalimento non è quello di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quello di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che è volta in ogni sua parte a far sì che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti.

 

Lo afferma il TAR Emilia Romagna (Parma 3 aprile 2013 n. 1239 richiamando la precdente giurisprudenza sul tema (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 dicembre 2012, n. 10624; id. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n. 708).

 

Del resto, rilevano i giudici emiliani, il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti ex art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006 vale nel caso di avvalimento sia di più imprese ausiliarie sia di una sola impresa ausiliaria, essendo evidente che il legislatore si è occupato di vietare espressamente l'utilizzo frazionato per la fattispecie in cui tale utilizzo è in concreto ipotizzabile.