Autorità: partecipazione alla gara delle reti di imprese


Con Determinazione dell’Autorità del 23 aprile 2013 n. 3 sono state rese indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si legge nella determinazione che l’Autorità, con  proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 - “Misure per la  partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per  l’aggiudicazione di contratti pubblici” - ha esaminato talune problematiche  giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara  delle c.d. reti di impresa (di cui all’art. 3, commi 4-ter e  ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al  riguardo.

 

Nell’atto di segnalazione  si auspicava, in sintesi, l’inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti  ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34  del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), sottolineando,  altresì, la necessità di apportare le conseguenti modifiche all’art. 37.

 

In accoglimento delle osservazioni succintamente richiamate è stato emanato il d.l. 18  ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),  convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse  misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla  anche le auspicate modifiche al Codice. In particolare,  il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle  procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si  applicano le disposizioni dell'articolo 37».

 

Benché, secondo  il consolidato orientamento dell’Autorità, l’elenco contenuto nell’art. 34 non abbia natura tassativa, l’intervenuto chiarimento risulta quanto mai opportuno,  soprattutto in ragione del rinvio espresso all’art. 37 che, come noto, reca la  disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di  concorrenti.

 

Nello specifico,  il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui  al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla  partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  e-bis)».

 

Il legislatore  lascia, quindi, all’interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di  compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le  specificità proprie del contratto di rete.

 

Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità ha  esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni;  il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono  consultabili sul sito internet   dell’Autorità.

 

A seguito di  quanto emerso nell’ambito della menzionata consultazione, l’Autorità, anche in  considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle  cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,  determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per  la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), ritiene opportuno fornire alcune  prime indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di  impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità  applicative.

 

Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive  puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero  emergere dalla prassi applicativa.

 

Come rilevato  nel citato atto di segnalazione n. 2/2012, la declinazione del meccanismo di partecipazione deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto  di rete che, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto  giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di  diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all’esercizio  in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

 

Ciò postula, dunque, un’attenta considerazione della  volontà negoziale delle parti contraenti, le quali devono pattiziamente  decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara  nell’oggetto del contratto di rete – pienamente riconducibile alla categoria  dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione  dell’art. 3, comma 4-ter, lett. d) del citato d.l. n. 5/2009 – e nel contempo,  di norma, prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli  obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto. Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come  uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune.

 

La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del  grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto  della specifica gara.

 

Quanto alla qualificazione, è, in ogni caso, necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla  procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38  del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

 

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata  l’aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete “strutturalmente”  assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano  applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del  Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per  gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall’art. 90, comma 1, lett. g) del  Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi  di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo  la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni  dell’articolo 37 del Codice.

 

1. Rete dotata di organo comune con  potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

Nel caso di rete  priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di  rappresentanza, quest’ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in  possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di  rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o  offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara.

Tuttavia, il  mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non  sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di  avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere  confermata all’atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell’offerta.

Per  la qualificazione nel settore dei lavori pubblici, trovano applicazione le regole dettate dall’art. 37, commi 3 e 13, del  Codice, che impongono una corrispondenza sostanziale tra quote  di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori.

Per i servizi e  le forniture, il riferimento è al comma 4 dell’art. 37, per cui nell’offerta  devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno  eseguite dai singoli operatori economici retisti.

 

2. Rete  dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di  organo comune

Laddove il  contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l’organo comune  agisce in nome proprio, l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella  forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale  delle relative regole. 

Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le  seguenti formalità: sottoscrizione dell’offerta o della domanda di  partecipazione delle imprese retiste parte dell’aggregazione interessata all’appalto;  sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà  conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese  retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

In  alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della  partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito. In tal caso, dal  momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un  vero e proprio RTI, si applica la disciplina prevista dall’art. 37.

 

3. Rete dotata di organo comune e di  soggettività giuridica

Atteso il potere  riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui  programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara),  l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo  dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei  requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente,  la domanda o l’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia  autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare  tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione  in sede di offerta. In tema di qualificazione valgono le  medesime regole per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica.

Anche  in tale ipotesi, le quote di partecipazione sono da riferirsi  all’“aggregazione” tra le imprese retiste che partecipa all’appalto.

Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 14/2/2013 n. 14 Appalti pubblici - Regolarità contributiva - Requisito posseduto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta - Temporanea situazione di irregolarità nel corso della procedura di gara - Invito alla regolarizzazione - Non costituisce causa di esclusione.

La regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (rectius dell'autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara) non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.

Nell'ipotesi in cui il requisito in parola, sussistente al momento della partecipazione, venga meno in corso di gara, l'emissione del DURC deve essere preceduta dall'invito, da parte dell'I.N.P.S., alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

L'irregolarità contributiva, correttamente sanata in quanto verificatasi solo in corso di gara, non costituisce legittima causa di esclusione.