Entrate in vigore le nuove norme sulla “trasparenza”


In Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 

Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento.

 

Tuttavia, il decreto legislativo non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.

 

Tra le novità più significative introdotte dal testo di legge, aventi un forte impatto sugli enti locali, si segnalano l’istituzione del diritto del accesso civico, l’obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, l’obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

 

In particolare, il decreto introduce, disciplinandone anche le modalità, l’istituto dell’accesso civico, consistente nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione.

 

Su ogni sito istituzionale dovrà pertanto essere resa accessibile e facilmente consultabile una sezione apposita denominata “Amministrazione trasparente” in cui saranno pubblicati documenti, informazioni o dati per un periodo di 5 anni e a cui il cittadino avrà libero accesso.

 

Ciascuna amministrazione dovrà inoltre pubblicare sul proprio sito, in una apposita sezione, i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.

 

Devono altresì essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

 

E’ fatto, poi, obbligo per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dunque anche per gli Enti Locali, l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della cultura dell’integrità. Si ricorda, infatti, che il d. lgs. n. 150 del 2009, all’articolo 11 disciplinava in la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l’effettivo perseguimento.

 

Ciò nonostante, le disposizioni dell’art. 11, non trovando immediata applicazione presso le amministrazioni locali, rimettevano alla volontà degli enti l’adozione degli strumenti indicati dalla norma per garantire l’attuazione della trasparenza. Detto programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere, inoltre, il nominativo del Responsabile della trasparenza, che provvede all’aggiornamento del Piano e svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

 

Il provvedimento disciplina ancora una volta gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine.

 

Per ciò che concerne i dati relativi al personale dell’Ente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul propri o sito il Conto Annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.

 

In tema di c.d.“Amministrazione aperta”, si segnala l’abrogazione dell’articolo 18 del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, a seguito della trasposizione, nel testo del decreto in commento, delle norme in esso contenute e riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati nonché gli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

 

Il provvedimento in parola introduce infine una compiuta disciplina delle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza.