L’esclusivo riferimento ai lavori pubblici dell’art. 90 del D.Lgs n. 163/06 induce a ritenere che l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata.
A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art. 92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “.. tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto … ” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse.
Lo afferma la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania con parere del 10 aprile 2013 n. 141.
Secondo i giudici contabili, la tassatività della normativa de qua e le ulteriori considerazioni di ordine sistematico e storico inducono a ritenere che l’ambito di applicazione del citato art. 92, ivi compreso il comma 6 (e quindi con riferimento anche alla più generale attività di pianificazione), è esclusivamente limitato all’attività progettuale e tecnico – amministrative ad essa connesse di opere e lavori pubblici, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ad altre tipologie di prestazioni. |