Corte dei Conti: se ritarda il finanziamento …


E' del tutto irrilevante, al fine della configurabilità della responsabilità della stazione appaltante, il ritardo nella corresponsione del finanziamento da parte dell'Amministrazione/ente erogatore, essendo quest'ultimo soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale che si instaura tra stazione appaltante (nel caso di specie il Comune) e ditta appaltatrice.

 

Lo ha affermato la Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo per la puglia nella deliberazione n. 53 del 14 marzo 2013, la quale ha peraltro precisato che l'ente appaltante, all'atto dell'affidamento dei lavori alla ditta, assume nei suoi riguardi l'obbligo contrattuale diretto, e la sussistenza di un rapporto di finanziamento con soggetti terzi rimane del tutto avulso, e di conseguenza ininfluente, dalla causa del contratto.