Consiglio di Stato: quando la stazione appaltante ci ripensa …


E’ legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa.

 

Lo afferma la Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza 2 maggio 2013 n. 2400), la quale evidenzia come sia stato ripetutamente ribadito in giurisprudenza che, fino a quando non interviene l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, puntualizzando che le ragioni tecniche nell'organizzazione del servizio attinenti le concrete modalità di esecuzione, il riassetto societario, la volontà di provvedere in autoproduzione e non mediante esternalizzazione, la necessità di consentire attraverso tale scelta organizzativa un maggior assorbimento di personale in un quadro di attività concertate in sede sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno, sono tutti profili attinenti al merito dell'azione amministrativa e di conseguenza insindacabili da parte del giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2010 , n. 1997); anche il riferimento al risparmio economico derivante dalla revoca è stato ritenuto legittimo motivo della stessa (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050).