Dal complesso delle disposizioni che governano la partecipazione alle gare d'appalto dei raggruppamenti temporanei d'impresa si ricava il principio ineludibile che, già nella fase dell'offerta, vi debba essere sostanziale corrispondenza tra le quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI e tra le quote di partecipazione e quelle di esecuzione, costituendo tale principio (cfr. per tutte Consiglio di Stato Sez. III 11 maggio 2011 n. 2804; nello stesso senso, fra le molte altre, le più recenti Consiglio di Stato Sez. V 5 dicembre 2012 n. 6243; Sez. III 14 gennaio 2013 n. 136).
E’ la posizione del TAR Friuli Venezia Giulia (sez. I 15 febbraio 2013 n. 76), il quale rammenta che si tratta di un obbligo che, inizialmente previsto solo per gli appalti di lavori a carico delle imprese che costituiscono associazioni temporanee, è stato esteso dalla pressoché unanime giurisprudenza anche agli appalti di servizi e forniture, per identità di ratio.
Tale obbligo non è venuto meno retroattivamente per la modifica dell'art. 37, comma 13, del Codice, ad opera dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, così come integrato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, per cui oggi esso dispone che, "Nel caso di lavori i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".
Si sono così esclusi gli appalti di servizi dall'ambito di applicazione del summenzionato principio di corrispondenza, di cui tale norma è, fra le altre sopra menzionate, fondamentale espressione. |