Autorità: la forma dei contratti pubblici


Con determinazione n. 1 del 13 febbraio  2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013, l’Autorità fornisce alcune indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del  Codice Evidenzia l’Autorità di aver ricevuto diverse segnalazioni che lamentano la sussistenza  di incertezze applicative in relazione all’art. 11, comma 13, del Codice, nel testo novellato dall’art.  6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni  dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis).

 

Il citato art. 6, comma 3, vigente a far data dal  1° gennaio 2013 (cfr. art. 6, comma 4,  decreto crescita), dispone che «il  contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per  ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale  rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

 

Osserva l’Autorithy che, prima delle modifiche, l’art. 11 prevedeva, quali forme di  stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica  amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione  aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la «forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione  appaltante».

 

La ratio della novella è agevolmente  rinvenibile nell’intento di estendere al settore dei contratti pubblici,  soggetti alla disciplina del Codice, l’utilizzo delle modalità elettroniche di  stipulazione in linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva  dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel più ampio quadro  dell’Agenda Digitale.

 

Tuttavia,  l’applicazione delle nuove disposizioni non è scevra da criticità riguardanti  l’ambito di applicazione oggettivo della norma  e l’individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti  con particolare riguardo all’esatta estensione dell’obbligo di ricorso alle  modalità elettroniche.

 

In attesa di un pur auspicabile chiarimento normativo, l’Autorità, al fine di evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella  gestione di una fase cruciale per il perfezionamento dell’iter procedimentale ed in considerazione della sanzione di nullità  prevista dalla norma in esame “offre alcune prime indicazioni a carattere interpretativo”.

 

In particolare, secondo l’Autorità:

- l’applicazione  dell’art. 11, comma 13, del Codice, nel testo  novellato è circoscritta alla species di contratto pubblico di cui  all’art. 3 del Codice;

- i contratti  pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice devono essere redatti, a pena  di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica  amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione  aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi,  resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse  dall’ordinamento;

- la “modalità  elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche  attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto  dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.