La giurisprudenza ha affermato che "la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento anche Parere Autorità n. 44/2010 e recente delibera Autorità n. 97/2012, cui si fa anche riferimento alla necessità di considerare, in tema di concreta applicazione della clausola, il contenuto del CCNL di categoria applicato di volta in volta dal nuovo aggiudicatario).
Sulla scorta di principio, l’Autorità (Parere 23 gennaio 2013 n. 41) rileva che - con la clausola in esame - appaiono tutelate tanto le esigenze sociali, quanto la libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali prendono su di sé l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante. |