Autorità: ATI e certificato di qualità


In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità richieste dalla lex specialis.

 

Ciò in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l'esecuzione dell'appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti, e, pertanto, ciascuna impresa esecutrice deve avere le certificazioni richieste (Parere Autorità 19 dicembre 2012 n. 206 il quale richiama la determinazione n. 27 del 6 febbraio 2007).

 

In tal senso, rammenta l’Autorità, si è espresso anche il Consiglio di Stato, precisando che "(...) in caso di partecipazione alla gara - indetta per la aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite in associazione temporanea, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), (...)" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 435 del 14 febbraio 2005).