TAR Lazio: accessi e segreti …


In conformità all'art. 13 comma 5 del D.Lgs 163/2006, per opporre la conoscenza su presunti segreti tecnici o commerciali, la parte interessata deve offrire una comprovata e documentata dichiarazione che faccia comprendere per quali specifiche ragioni determinati atti sono coperti dal segreto industriale o commerciale; tali ragioni devono poi essere valutate dall'Amministrazione ed eventualmente portate a conoscenza di chi richieda l'accesso.

 

Lo afferma il TAR Lazio Roma (sez. III 26 febbraio 2013 n. 2106), il quale evidenzia come in tal senso si sia espressa la più recente giurisprudenza che ha affermato che l'articolo 13, comma 5, lett. a), del Codice ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla Legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta.

 

La disposizione, invero, si riferisce a documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato.

 

Tuttavia, l'Amministrazione richiesta ha l'onere di rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici.

 

Sicché, in assenza di tale dimostrazione, l'accesso deve essere consentito (TAR Lombardia Milano sez. III 15 gennaio 2013 n. 116).

 

Peraltro, proseguono i giudici laziali, in questi casi, fornita la spiegazione che faccia comprendere, anche al Giudice, le ragioni specifiche che impediscono l'accesso, potrà comunque essere utilizzata la tecnica degli omissis per le parti effettivamente da "secretare".