Ai sensi dell’articolo 125, comma 8, seconda parte, del D.lgs. 163 del 2006 "Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"; i commi successivi prescrivono che "L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale" e che "I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento".
Sulla scorta di tali previsioni, il TAR Lazio (Roma sez. II 14 ottobre 2013 n. 8797), in relazione al caso sottoposto all’attenzione del medesimo tribunale concernente lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, ha ritenuto che trattasi del cd. affidamento diretto.
E, quanto all'affidamento diretto, - si legge nella sentenza in esame - elementari e indefettibili canoni di legalità impongono alla pubblica amministrazione, quando si determini a ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le forniture di cui ha bisogno per il suo funzionamento, di agire in modo imparziale e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicità della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei soggetti in astratto interessati e titolati a conseguire l'incarico.
Ne consegue che la disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia è da rinvenirsi, oltre che nell'articolo 125, unicamente nella lex specialis di gara, e con il solo limite del rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento.
In sostanza, i principi richiamati in questa norma hanno portata generale e costituiscono il livello minimo di garanzie che deve essere assicurato a ogni operatore economico in qualunque procedura di affidamento. |