TAR Campania: ok alle correzioni con il bianchetto


Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Campania Salerno (sez. II 9 ottobre 2013 n. 2028).

 

Il caso verteva sulla impugnativa della seconda classificata in una gara di appalto, la quale lamentava la mancata esclusione dall'incanto della ditta aggiudicataria, la cui offerta, come risulta dal provvedimento finale, "è stata corretta con il bianchetto e non è stata controfirmata e siglata per confermare le correzioni".

 

Il Tribunale partenopeo ha respinto il ricorso rilevando che la decisione di ammissione è motivata sulla base del principio del favor partecipationis di cui all'art. 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, in quanto "l'offerta, essendo contenuta in buste chiuse chiaramente sigillate con ceralacca e aperte in presenza di testimoni rappresentanti di imprese partecipanti alla gara, non dava adito a dubbi o incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa e la sua formulazione, benché soprascritta ad uno strato di correttore a vernice (bianchetto), non lasciava evidenziare alcuna traccia della precedente scrittura e la stessa era chiara e molto ben leggibile, come riportato nello stesso verbale di gara".

 

Prosegue la sentenza evidenziando che l'onere di sottoscrizione a lato della correzione opera nella diversa ipotesi in cui sia necessario attribuire chiarezza all'offerta, la quale può restare dubbia nel caso di correzione apposta in modo non inequivocabile (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 giugno 2005 n. 835); infine, in assenza di elementi probatori specifici in ordine alla volontà del candidato di farsi riconoscere da parte di uno o più membri della commissione, l'uso del correttore liquido bianco non costituisce violazione del principio di segretezza delle offerte, non trattandosi di segno di riconoscimento, ma di semplice modalità di scrittura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 1990 n. 138)