TAR Puglia: il subappalto “necessario”


Come già affermato nella recente sentenza n. 565/2013, il TAR Puglia Bari (sez. I 3 ottobre 2013 n. 1354) conferma che, in ipotesi di cd. subappalto necessario, preordinato cioè a supplire all'assenza di requisiti di qualificazione in capo all'impresa affidante, il subappaltatore deve tassativamente essere indicato in sede di gara, onde consentire rispetto a quest'ultimo le opportune verifiche.