In caso di modificazione soggettiva degli operatori economici che concorrono alla gara mediante cessione, anche se antecedente alla gara, sussiste comunque l'obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, non solo nei riguardi dell'impresa subentrante, ma anche nei riguardi dell'impresa interessata dalla vicenda modificativa, in osservanza del principio della necessaria continuitą e/o permanenza dei requisiti necessari per l'ammissione ad una procedura concorsuale.
Lo afferma il TAR Puglia (Bari sez. I 9 ottobre 2013 n. 1380), richiamando una pronuncia dei giudici di palazzo Spada (Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2012, n. 5803).
Afferma inoltre il TAR pugliese che secondo giurisprudenza costante, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuitą, come gią ritenuto dall'Autoritą di vigilanza sui contratti pubblici con parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale sulla SOA (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6487, TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2010 n. 1334,TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111, TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26 febbraio 2011 n. 112).
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalitą del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi accreditati di certificati che attestano l'affidabilitą del sistema aziendale e costituiscono condizione per l'idoneitą ad eseguire lavori e servizi pubblici: le stazioni appaltanti non possono essere esposte all'alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione obbligatoria, e spetta all'impresa che partecipa alla procedura selettiva di assicurarsi il possesso, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, della qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. |