TAR Puglia: irregolarità contributiva e contraddittorio


In conformità all’articolo 7 del DM Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, riguardanti la regolarità contributiva, gli Istituti di previdenza, prima dell'emissione del DURC "invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni".

 

La normativa secondaria prevede dunque, in un momento anteriore all'emissione del DURC, una procedura in contraddittorio che consente all'impresa di chiarire o regolarizzare la propria posizione oppure in alternativa di contestarne le risultanze.

 

Non essendosi completato il procedimento di contestazione dell'irregolarità da parte dell'ente previdenziale, a causa della mancanza della fase in contradditorio prevista dal decreto ministeriale, la violazione non può dirsi "definitivamente accertata" come richiesto dall'art. 38 lett. i) d.lgs. 163/2006 (TAR Puglia Lecce sez. III 10 ottobre 2013 n. 2108).