TAR Lombardia: il sopralluogo è sempre necessario… per i lavori


La qualificazione dell'incontro preliminare/sopralluogo come elemento essenziale dell'offerta è codificata unicamente per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici (v. art. 106 comma 2 del DPR 207/2010).

 

Nei restanti appalti la legittimità di un'analoga previsione eventualmente inserita nella lex specialis deve essere valutata in concreto.

 

È evidente, infatti, che la sanzione dell'esclusione collegata a un simile adempimento può essere considerata legittima solo quando vi siano ragioni oggettive e immediatamente percepibili che possano far presumere l'assoluta inidoneità dell'offerta, se formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto. Si tratta comunque di una presunzione che ammette prova contraria.

 

Senza un fondamento nel codice dei contratti pubblici (o nel regolamento attuativo), le stazioni appaltanti non possono, infatti, alterare la regola generale secondo cui la qualità del progetto del servizio o della fornitura (in tutte le sue gradazioni: dall'inutilizzabilità all'eccellenza) deve essere valutata dalla commissione istituita per l'esame della componente tecnica dell'offerta, con le garanzie assicurate dalla competenza professionale dei commissari.

 

Il rischio ricade a questo punto sul concorrente che non ha effettuato il sopralluogo, la cui offerta potrebbe non essere perfettamente adeguata alle esigenze della stazione appaltante, con le conseguenti penalizzazioni di punteggio.

 

E’ la posizione espressa dal TAR Lombardia (Brescia sez. II 22 ottobre 2013 n. 877)