Non è legittima la decisione di rinnovare integralmente la procedura di gara anziché scorrere la graduatoria, motivata perché sarebbe intanto scaduto il periodo di validità delle offerte, in quanto essa non tiene in alcun conto la circostanza che quel termine, posto in primo luogo a garanzia dell'offerente, può essere da questi rinunciato, in base al principio generale di cui è espressione l'art. 1326, co. 3, c.c., presupposto della previsione specifica dell'art. 11, co. 6, del d.lgs. 163/06, il quale consente alla amministrazione di chiedere ai concorrenti il differimento del termine.
E’ quanto affermato dal TAR Campania (Napoli sez. II 16 ottobre 2013 n. 4644), sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale (C.d.S., sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019, secondo cui «è evidente che il vincolo riguarda l'offerente, che decorso il termine può ritenersi sciolto dall'offerta presentata. Il "vincolo" non significa tuttavia che l'offerta decade ex lege decorso il termine, ma solo che l'offerente può svincolarsi da essa. Pertanto, se l'offerente non dichiara di ritenersi sciolto, l'offerta non decade». |