Autorità: il fatturato triplo è eccessivo


Sono illegittime le prescrizioni dei bandi di gara per l'affidamento di appalti di servizi che richiedono il possesso di un fatturato minimo globale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo a base d'asta, ravvisando una violazione dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato.

 

Lo sostiene l’Autorità (Parere 19 giugno 2013 n. 106), richiamando sue precedenti pronunce (parere 13 maggio 2010 n. 95; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 92).

 

Osserva l’Organo di Vigilanza che gli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. parere Autorità 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304).

 

Da ultimo, con l'articolo 1, comma 2-bis, del d.l. n. 95 del 2012, è stata aggiunta al secondo comma dell'art. 41 del Codice la previsione esplicita secondo la quale sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.