L'ordinamento prevede l'indicazione degli oneri di sicurezza per rischio specifico con norma immediatamente precettiva e tale da eterointegrare ogni diversa regolazione della gara.
Detti oneri costituiscono un elemento essenziale dell'offerta, onde l'omessa loro indicazione è vicenda che non sfugge all'elenco delle cause specifiche di esclusione ai sensi dell'art. 46, c. 1-bis del Dlg 163/2006. Seppur lo scorporo dall’offerta degli oneri di sicurezza per rischio specifico è necessario allo scopo di consentire l'esatta valutazione della congruità dell'offerta medesima, l'indicazione di detti oneri non sembra avere, per gli appalti di servizi e di forniture, una disciplina simile a quello in tema di lavori, per i quali vige la norma ad hoc contenuta nell'art. 131 del Dlg 163/2006.
E’ la posizione espressa dal Consiglio di Stato (sez. III 18 ottobre 2013 n. 5070), il quale – nel rilevare comunque che sul punto non v'è una giurisprudenza univoca (cfr. Consiglio di Stato sez. III 18/10/2013 n. 5070, sez. VI, 20 settembre 2012 n. 4999; contra, id., III, 28 agosto 2012 n. 4622) – afferma che, quando si tratta di appalti diversi dai ll.pp. e non vi sia una comminatoria espressa d'esclusione, ove sia omesso detto scorporo matematico degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, rileva proprio ai soli fini dell'anomalia di quest'ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel suo complesso. |