Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».
Osserva il Consiglio di Stato (sez. VI 18 settembre 2013 n. 4663) che la disposizione riportata, introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l'esclusione dalle procedura di gara soltanto in presenza: i) di una "causa normativa", contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi (Consiglio di Stato, ad. plen., 6 giugno 2012, n. 21); ii) di una "causa amministrativa", che rientri nell'ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46.
La ragione giustificativa del principio di tassatività è quella di impedire, tra l'altro, l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l'esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, «di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese», riconoscendo giuridico rilievo «all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all'esclusiva correttezza della sua esternazione» (Cons. Stato, sez, VI, ordinanza 17 maggio 2013, n. 2681).
I giudici di legittimità rilevano quindi che l'art. 74 del D.lgs. n. 163 del 2006 laddove prevede che le offerte «hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale» (comma 1) e devono contenere, tra l'altro, gli elementi essenziali per identificare l'offerente (comma 2), in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, va interpretato nel senso che è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso.
La pronuncia affronta anche il tema del soccorso istruttorio, rimarcando di aver “già avuto modo di affermare che «la sicura cogenza» di tale principio – «a sua volta espressione del più generale principio di leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, che grava sulla stazione appaltante anche nel corso del procedimento di evidenza pubblica» – dovrebbe «escludere la legittimità di clausole che, mediante la specifica previsione della automatica sanzione espulsiva in presenza di omissioni documentali o formali, consentano all'amministrazione di prescindere da qualsiasi forma di preventiva interlocuzione e di preventiva collaborazione con il privato concorrente» (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2681 del 2013, cit.). |