Laddove la lex specialis di gara abbia anticipato, in formale contrasto con la previsione transitoria dell'art. 257, comma 17, D.Lgs. n. 163/06, il riferimento alle attestazioni relative alla nuova qualificazione OS12-A, tale circostanza non può essere intesa come senz'altro produttiva di un'automatica esclusione delle imprese in possesso della vecchia qualificazione OS12.
Il bando va, invero, inteso come integrato con le superiori previsioni normative.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. VI 4 ottobre 2013 n. 4906) secondo il quale è, del resto, regola generale che, nel dubbio, l'atto amministrativo vada interpretato riconducendolo a conformità a legge (cfr. Cons. Stato, VI, 21 settembre 2010, n. 7008); il che, poi, converge con il favor di legge per la massima partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2012, n. 3121; 13 aprile 2012, n. 2114; 8 marzo 2006, 1224). |