E' privo di legittimità il diniego opposto all'istanza di accesso volta ad acquisire la documentazione riguardante i rapporti economici tra la società appaltatrice e la committente, nell'ottica di attivare i rimedi previsti dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006, secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E’ la posizione espressa dalla sezione III del TAR Lazio con sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8639. |