E’ sussistente la causa esonerativa dall'osservanza dello stand still prevista dall'art. 11, comma 9, del Codice, in presenza di grave danno all'interesse pubblico per la mancata erogazione della prestazione oggetto di gara.
Nel caso di specie è stato ritenuto rilevante a tal fine il carattere essenziale delle prestazioni di radio diagnostica per la cura di specifiche e gravi patologie, da erogarsi nei confronti dell'utenza in via continuativa e stabile del tempo.
Trattasi di una causa che giustifica l'immediata stipula del contratto, venendo così meno i presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 123 cod. proc. amm., in presenza di prestazioni di carattere essenziale per l'erogazione di servizi di assistenza e di cura non procrastinabili nel tempo (Consiglio di Stato sez. III 3 luglio 2013 n. 3568). |