Nelle ipotesi in cui sia la stessa lex specialis ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza (v. Consiglio di Stato Sez., III, n. 4622/2012 e V, n. 4510/2012), il vizio di origine è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando, non ha distinto tra i due tipi di costi (v. ad esempio, per un ampio riconoscimento della buona fede, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4999/2012), l'omissione del concorrente non possa condurre alla sua automatica esclusione ma debba comportare, da parte della stazione appaltante, una verifica puntuale, e argomentata, dell'offerta.
Lo afferma il Consiglio di Stato sez. III sentenza 10 luglio 2013 n. 3706 |