Consiglio di Stato: mancata indicazione dei costi della sicurezza


Nelle ipotesi in cui sia la stessa lex specialis ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza (v. Consiglio di Stato Sez., III, n. 4622/2012 e V, n. 4510/2012), il vizio di origine è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando, non ha distinto tra i due tipi di costi (v. ad esempio, per un ampio riconoscimento della buona fede, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4999/2012), l'omissione del concorrente non possa condurre alla sua automatica esclusione ma debba comportare, da parte della stazione appaltante, una verifica puntuale, e argomentata, dell'offerta.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato sez. III sentenza 10 luglio 2013 n. 3706