Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 23 luglio 2010 n. 4849, 8 febbraio 2011 n. 846 e 29 febbraio 2012 n. 1172, nonché sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421):
- l'indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del Codice all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare;
- stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis;
- poiché la medesima indicazione riguarda l'offerta, non può ritenersene consentita l'integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Tale posizione è condivisa dal Consiglio di Stato sez. III con la sentenza 3 luglio 2013 n. 3565 |