TAR Puglia: società con meno di quattro soci, verifica solo se la maggioranza è assoluta


Il requisito di cui all’art. 38 comma 1, lett. b), D.lgs. n.163/2006, in ipotesi di società con meno di quattro soci, deve riferirsi in via esclusiva al socio che detenga la maggioranza del capitale sociale inteso come valore economico assoluto, onde alla disposizione in esame non può che attribuirsi il significato letterale proprio: "socio di maggioranza" non può cioè che essere colui che da solo è proprietario, in forma diretta, del 50% + 1 del capitale (TAR Puglia Bari sez. I 27 agosto 2013 n. 1256).